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ico title sx Delfico. Facciamo chiarezza sulle due perizie e vediamo il significato di entrambe ico title dx

Attualità
Cronaca

Ecco perché i due documenti devono essere ben distinti e non possono sostenere la richiesta di dissequestro

Abbiamo assistito alla riunione in provincia alla presenza di genitori, rappresentati di studenti, personale e presidi e ci sentiamo in dovere, avendo già scritto al riguardo, di fare chiarezza sulla questione delle due perizie redatte dai tecnici incaricati dalla provincia (ribadiamo DUE perizie), poiché ridurre ai minimi termini non è corretto. Nelle poche righe di seguito, riassumiamo tutto ciò che analizziamo poi nel dettaglio nel corso dell'articolo. Chi ne ha voglia, può leggere integralmente. 

SUNTO: ci sono due perizie. Una si basa solo sull’analisi dei documenti della procura e di Rampa. Una si basa su alcune indagini superficiali eseguite concretamente al Delfico. La prima fa delle considerazioni sull’indice sismico. La seconda sull’indice di staticità. La prima dice che l’indice sismico di 0,46 riscontrato da Rampa, in base alle carte, è giusto e che non equivale a pericolo di crollo. La seconda, che si svolge sul posto, dice che l'indice di staticità riscontrato da Rampa è difficile da confermare, perché lo stato dei luoghi è molto diverso da come risulta dalla relazione e vanno fatte quindi molte altre indagini. L’indice sismico però non è obbligatorio. L’indice di staticità sì. Ecco il problema. Ecco perché vanno fatte altre indagini. Ecco perché questi due documenti non sono sufficienti per chiedere il dissequestro.

Da qui in poi vediamo nel dettaglio.
È importante partire da un dato basilare: le relazioni presentate dai tecnici Braga, Arangio e Cerri sono due: una del 16 ottobre e una del 23 novembre, come due furono le relazioni dell'ingegnere della provincia Nicolino Rampa, una del 2016 (indice sismico) e una del 2019 (staticità). Tornando ai tecnici, quella del 16 ottobre, che riguarda soprattutto l'indice di vulnerabilità sismica, si basa sullo studio della documentazione, e solo della documentazione, con cui i tecnici della procura hanno disposto il sequestro del Delfico e sullo studio della perizia di Rampa. La seconda invece, del 23 novembre, si focalizza sui carichi verticali (non sismici, sulla staticità dell'edificio) e viene redatta approfondendo dal vivo (nei limiti di tempo e di mandato) la struttura del Delfico. Già da questa premessa discendono parecchie cose di rilievo. 

1- La relazione del 16 ottobre si basa esclusivamente, come da incarico, sulla valutazione della documentazione redatta dai tecnici della procura e dal tecnico che nel 2016 fu incaricato dalla provincia per valutare l'indice sismico dell'edificio, Nicolino Rampa. Ripetiamo, valutazione della documentazione: i tecnici hanno letto quanto scritto dal pool della procura e quanto scritto da Rampa e hanno espresso il proprio parere su vari fattori come la normativa utilizzata (Rampa aveva fatto riferimento alle NTC 2008, il pool della procura alle NTC 2018), i coefficienti, i tipi di materiale, insomma quanto hanno trovato scritto nelle relative relazioni. Chiaramente lo scopo era ottenere un documento che confutasse quello della procura. E da questo primo approccio, la relazione di Rampa non sembra essere così distante dal parere dei tecnici, che confermano in base alle carte il corretto calcolo dell'indice di 0,46.
2- La relazione del 23 novembre approfondisce, seppur limitatamente, la conoscenza dell'edificio da parte dei tecnici che si recano sul posto, dal punto di vista della sua STATICITÀ: per farlo devono verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto riportato nella relazione del 2019 di Rampa. Ed è qui che le cose cambiano: emergono numerose criticità, numerose differenze tra lo stato dei luoghi e la perizia, a causa delle quali la relazione di Rampa non può più considerarsi verosimile per valutare la sicurezza dell'edificio. 
3- È vero che nella prima relazione (quella solo documentale, senza aver visto il Delfico), troviamo scritto, riguardo all'indice sismico, che: 
- debba considerarsi condivisibile il livello di sicurezza sismico valutato dal tecnico, ing. Rampa (0,46 mentre i tecnici della procura lo davano peggiore);
- il limite richiesto dalla norma dello 0,6 non è condizione necessaria per consentire l’uso in Classe III di un edificio scolastico, ma lo diventa soltanto qualora si intervenga sull’edificio stesso con un miglioramento sismico e che il dato dello 0,6 non può ritenersi elemento costitutivo della minaccia di rovina;
- da quanto valutato (sulla carta) "non risulta alcuna concreta probabilità di danno per l'incolumità pubblica né tantomeno pericolo di crollo dell'edificio";

ma è anche vero che troviamo una importantissima chiarificazione da parte dei tecnici stessi che scrivono: "Prima di procedere all’ulteriore esame del documento è bene distinguere chiaramente tra la verifica nei confronti delle azioni sismiche e la verifica nei confronti dei carichi verticali; la necessità di tale distinzione va ricercata nella obbligatorietà della seconda, non della prima, per consentire l’uso della costruzione". Leggiamo bene, per consentire l'uso della costruzione è obbligatoria la verifica (e il rispetto dei limiti previsti dalla normativa) nei confronti dei carichi verticali, quelli statici, quelli quotidiani in assenza di sisma.
4- Capire questo concetto è fondamentale perché, dopo la relazione di ottobre puramente cartolare, i tecnici si sono recati sul posto per vedere, seppur celermente e superficialmente per via dei tempi ristretti e del mandato ricevuto, lo stato dell'edificio e confrontarlo proprio con la relazione di Rampa del 2019 sulla sicurezza statica. E da qui nasce la seconda relazione in cui "gli scriventi si sono dedicati ad approfondire la conoscenza dell’edificio in termini di tipologia e resistenza dei materiali, disposizioni plano-altimetriche delle pareti, tessitura dei solai. Tali dati, se modificati rispetto a quanto affermato dall’ing. Rampa nella relazione del 2019, possono produrre variazioni della valutazione sulla staticità del fabbricato. A conclusione dei controlli, condotti nei termini detti, effettuati sulla verosimiglianza degli elaborati dell’ing. Rampa, gli scriventi hanno rilevato molte differenze tra stato dei luoghi ed elaborati. Le differenze riscontrate, in alcuni casi a sfavore di sicurezza e in altri a favore di sicurezza, sono da ritenersi significative ai fini delle conclusioni".
5- E le conclusioni di quest'ultima relazione sono purtroppo chiare: le attività "sono state svolte con grande urgenza e, per contenere i tempi, sono state ridotte al minimo indispensabile"; quello che è emerso sono numerose discrepanze talvolta favorevoli talvolta no; per queste ragioni "un ampliamento significativo delle indagini (da far seguire a una più affidabile individuazione dello stato dei luoghi), è senz'altro necessario. Così, si perverrà a stime conclusive in merito al livello di sicurezza nei confronti delle azioni non sismiche (carichi verticali) da attribuire al complesso in esame, di conseguenza decidendo in merito alla necessità, entità, localizzazione degli eventuali interventi di rinforzo".

Al termine di tutto, ciò che rileva purtroppo è che, una volta giunti sul posto, i tecnici hanno rilevato molte discrepanze tra lo stato della struttura e la relazione di Rampa che hanno dovuto utilizzare come modello di verosimiglianza, per confutare eventualmente le ragioni della procura. E, come abbiamo già scritto, non avendo ricevuto un modello di calcolo si sono potuti limitare a constatare queste discrepanze, senza approfondire concretamente sul posto le condizioni della struttura. Visivamente non ci sarebbero lesioni importanti da far temere per la staticità dell'edificio ma sono i tecnici stessi a consigliare di andare oltre con le indagini perché il "visivamente" non è sufficiente.

Questa è, a tutto tondo, la lettura delle perizie e del lavoro portato avanti dai tecnici in base all'incarico ricevuto dalla provincia. Le differenze riscontrate e la necessità di ulteriori indagini fanno sì che la documentazione sia insufficiente per poter chiedere il dissequestro, a prescindere dalla valutazione cartolare consegnata il 16 ottobre. 

 

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