La scuola è sicura? Perché la magistratura ha disposto il sequestro? Riaprirà mai il Delfico?
di Nikasia Sistilli
Cercheremo di spiegare in maniera semplice quello che riguarda nel dettaglio la vicenda del sequestro del Convitto Melchiorre Delfico. Cosa è successo?
Il fatto in breve è questo. Il sequestro dell’edificio è stato disposto nell’ambito di un procedimento penale in relazione al reato di “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”, di cui all’art. 677 commi 1 e 3 cp. Sulla base di due valutazioni fatte dalla Provincia, proprietaria dell’immobile, nel 2016 e nel 2019, e sulla base di una relazione sottoscritta da un pool di tecnici del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, il pm aveva richiesto il sequestro preventivo della struttura per via di numerose criticità, a causa delle quali non sembrava sicura. Richiesta che è stata tuttavia rigettata dal Gip l’11 settembre. Appellandosi al rigetto dell’istanza, il procuratore ha trovato questa volta parere favorevole del Tribunale che, riunito il 26 settembre, ha riscontrato i requisiti per procedere con il sequestro. Ciò che è successo dopo lo sappiamo tutti.
Entriamo ora nel dettaglio. Quali sono queste criticità? Perché il Gip aveva rigettato il sequestro e l’appello invece è stato accolto? La scuola è sicura oppure no? Cosa ha riscontrato il pool di tecnici rispetto alle valutazioni fatte dal tecnico incaricato dalla Provincia? La Provincia in questi anni poteva o doveva fare qualcosa?
La valutazione di sicurezza della struttura va verificata ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni (NTC) del 2018 (maggiormente esplicativo della precedente disciplina delle NTC2008), documento che riporta gli standard minimi di sicurezza per stabilire se un edificio può resistere alle azioni sismiche.
Il 5 settembre 2024 il Comitato Tecnico Amministrativo si è pronunciato sui due studi di vulnerabilità sismica effettuati rispettivamente nel novembre 2016 e nel luglio 2019 da parte di un tecnico incaricato dalla Provincia e ha rilevato numerose criticità, sulla base delle quali non era possibile ritenere condivisibile il livello di sicurezza sismico valutato. Che significa?
Da questo studio vengono fuori due parametri, relativi sia a condizioni di staticità che sismiche, cioè quanto l’edificio può sopportare sia con che in assenza di eventi sismici. L’indice di vulnerabilità sismica dell’edificio, riscontrato nel 2016, è del 46%, inferiore rispetto al limite del 60% riconosciuto dalle NTC 2018 per gli edifici a uso scolastico (classe III, quella in cui rientra il Convitto Delfico); l’indice basato invece sulla staticità, cioè quando non si verifica un fenomeno sismico ma dato semplicemente dai carichi quotidiani (come ad esempio gli alunni), è invece inferiore al limite di 100 nel 2016, e uguale a 100 nel 2019. Quest’ultimo dato è in realtà quello più importante: mentre il sisma è un evento sicuramente eccezionale, i carichi quotidiani dipendono dalla normale attività a cui è destinato l’edificio, tanto che dalla relazione del Comitato emerge che “non era possibile ritenere affidabile il livello di sicurezza dell'edificio nei confronti dei carichi verticali (condizioni non sismiche)”. La scuola è pericolosa nella sua quotidianità.
Non solo. Nel fare questi due studi, per il Comitato, il tecnico incaricato dalla Provincia ha erroneamente utilizzato coefficienti diversi da quelli che avrebbero dovuto essere applicati per le caratteristiche dell’edificio e “tali incongruenze risultano in sfavore di sicurezza”. Addirittura, quindi, utilizzando i giusti coefficienti, lo studio avrebbe restituito un livello di sicurezza ancora più basso del 46%.
Qual è quindi l’esito della relazione del Comitato? Che “l’analisi di vulnerabilità sia da ritenersi non completa e comunque tale da non consentire l'utilizzo dell'edificio con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa”. Anzi, per il Comitato è necessario, come da normativa, “adottare provvedimenti restrittivi dell'uso della costruzione e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento”. E perché in questi 8 anni non si è provveduto allora a interdire parti dell’edificio o a eseguire gli opportuni lavori come imposto dalla normativa (NTC2008 e 2018) a fronte di un basso indice di vulnerabilità?
Con questa relazione in mano il procuratore ha richiesto al Gip il sequestro ma l’11 settembre è arrivato il rigetto, motivato sia da un’insufficienza di dati che alimentino il pericolo di rovina dell’edificio, sia dalle difficoltà che sarebbero scaturite per “studenti, professori, altri lavoratori e soggetti ivi domiciliati di vario genere, con tutte le conseguenze del caso”. Il pm ha depositato appello il 17 settembre e il Tribunale si è riunito il 26 settembre (il Tribunale ne ha dato avviso al pm ma non è tenuto a comunicarlo a tutti coloro che possono essere terzi interessati. C’è anche da specificare che il provvedimento non implica un’attribuzione di responsabilità che andrà anzi eventualmente e successivamente accertata nelle more del procedimento).
Il Tribunale a differenza del Gip, quella "minaccia di rovina" dell'edificio l’ha rilevata: una minaccia comprensiva, oltreché del «crollo improvviso o dello sfascio dell'edificio», anche del «distacco di una parte non trascurabile di essi, lesionata in modo da minacciare la caduta di materiale sulla pubblica via e da rappresentare un concreto pericolo per le persone». Un concreto pericolo quindi per l’incolumità pubblica ma anche una «violazione dell'obbligo giuridico di rimuovere tale condizione di pericolo». Questo è quanto asserito dal Tribunale.
Ma allora la scuola è sicura o no? È difficile fornire una risposta ma quel che è certo è che, in base alle valutazioni fatte nel 2016 e nel 2019, in quella scuola dei lavori andavano fatti. La Provincia avrebbe dovuto chiudere la scuola in base all’indice di vulnerabilità sismica? Non per forza, la stessa Cassazione evitò nel 2019 (con sentenza 21175), il sequestro di una scuola con indice addirittura di 0,26 (anche se è di pronuncia contraria la precedente sentenza 190/2018). Secondo le NTC non c’è infatti l’obbligo di chiusura in caso di indice sismico inferiore al limite, ma c’è l’obbligo di programmare gli interventi edilizi di miglioramento e adeguamento sismico.
Ma il problema per il Convitto Delfico sorge anche e soprattutto per l’indice sulla staticità, cioè per quel carico quotidiano, a prescindere dal sisma. La Circolare del Ministero Infrastrutture n. 617 del 02.02.2009, applicativa delle precedenti NTC2008, e di cui le NTC18 sono maggiormente esplicative, prevede infatti che nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle “azioni controllate dall’uomo” (staticità), gli interventi siano necessari e improcrastinabili.
Stando alla normativa, quegli interventi andavano fatti e andavano fatti in maniera improcrastinabile. E otto anni sono un tempo lungo per non procrastinare. Qualcuno forse ne risponderà ma ciò che è certo è che, pur iniziando i lavori, il Convitto Delfico non riaprirà i battenti (con i tempi tutti italiani) prima di 10 anni.