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ico title sx Rigopiano, depositate le motivazioni della sentenza ico title dx

Attualità
Cronaca

Per il giudice la valanga era imprevedibile

Sono state depositate ieri mattina le motivazioni della sentenza che lo scorso 23 febbraio ha portato ad assoluzione gran parte degli imputati nel processo per la tragedia di Rigopiano, in particolare l’ex Prefetto, Francesco Provolo e l’ex Presidente della Provincia, Antonio Di Marco. L’imprevedibilità della valanga, come in qualche modo accennato già dalla perizia del Tribunale, è stato il concetto cardine che ha fatto cadere l’ipotesi accusatoria più grave, quella di disastro colposo, mantenendo in piedi solo le responsabilità di Comune di Farindola e Provincia di Pescara, condannando a 2 anni e 8 mesi il sindaco Ilario Lacchetta; 3 annI e 4 mesi per i funzionari della Provincia Polo D’Incecco e Mauro Di Blasio e, per fatti laterali, 6 mesi a testa per il gestore del Resort Bruno Di Tommaso e il tecnico Giuseppe Gatto. Per quanto riguarda i dirigenti della Regione Abruzzo “Non vi sono elementi per giungere ad un’affermazione di responsabilità degli imputati”...“dovendosi dunque escludere qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell’hotel Rigopiano”, si legge nelle motivazioni. Poi ancora, “Appare evidente come in alcun modo la condotta tenuta dagli imputati Provolo Francesco, De Cesaris Ida e Bianco Leonardo possa assumere rilevanza nello sviluppo causale degli eventi che hanno portato ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti nell’hotel Rigopiano al momento dell’impatto sulla struttura della valanga del 18 gennaio 2017, di tal ché nei riguardi degli stessi non può che essere emessa una sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto”. E ancora nella ricostruzione “La valutazione che deve compiersi al fine di riscontrare se vi sia stata la violazione di regole cautelari da parte degli imputati nel non aver sollecitato il Coreneva ad estendere l’area su cui effettuare la Clpv” vale a dire Carte di localizzazione probabile delle valanghe “deve necessariamente essere condotta sulla base di una valutazione ex ante e pertanto non può non notarsi come alcun elemento consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull’area in questione; se ne deduce pertanto che debba escludersi che l’omissione degli imputati possa avere avuto alcuna incidenza causale con gli eventi che secondo le indicazioni riportate in rubrica hanno portato al crollo dell’hotel ed al decesso ed alle lesioni delle persone presenti a vario titolo nell’hotel Rigopiano al momento dell’impatto della valanga”. La valanga, quindi, secondo i giudici  sarebbe stata assolutamente imprevedibile. “Sulla base degli elementi sopraindicati e dunque sia in quanto difettavano gli elementi soggettivi in capo agli imputati per attribuire loro una posizione di garanzia dovendosi riconoscere in capo al Coreneva competenza assoluta in ordine all’individuazione dei parametri entro cui far operare la Clpv e sia in merito all’assenza di concreti elementi tali da imporre un potere di intervento nei riguardi del Coreneva affinché individuasse il vallone di Rigopiano tra quelli da ricomprendere nella Clpv posto che alcun documento induceva a considerare il sito a rischio valanghe, ritiene il giudice che non vi sono elementi per giungere ad un’affermazione di responsabilità degli imputati”. La Procura ha ora 45 giorni di tempo per presentare l’eventuale ricorso in appello.

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