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ico title sx Roseto. Imposta di soggiorno: il comune perde il ricorso al TAR ico title dx

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Condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi 2000 euro, oltre accessori come per legge

“Avevamo ragione noi”, scrive Fratelli d’Italia a ridosso della sentenza del Tar che ha accolto il ricorso presentato per chiedere l’annullamento delle delibere comunali riguardanti, tra le altre cose, l’imposta di soggiorno. 2000€ di spese processuali per il Comune. Il Tar infatti, si legge nella sentenza, decide nel merito accogliendo i ricorsi e annullando i provvedimenti impugnati, “condannando inoltre il Comune al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi 2000 €, oltre accessori come per legge, da corrispondere alla parte ricorrente". 

La ricostruzione

Già nel 12 maggio 2022 il Tar si era pronunciato con un’ordinanza di sospensione, a seguito di ricorso presentato da Francesco Di Giuseppe, Teresa Ginoble e  Associazione Operatori Turistici Roseto, delle delibere del consiglio comunale, esattamente le n. 1,2 e 3 che riguardano rispettivamente l’approvazione del documento unico di programmazione 2022/2024, della modifica al regolamento per l’imposta di soggiorno (che l’amministrazione intende portare da tre a sette mesi) e del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024. Delibere queste in cui “Nugnes, Pavone, la Mastrilli, la Recchiuti e altri senza alcun rispetto del regolamento consiliare, discussero in modo illegittimo gli emendamenti delle opposizioni accorpandoli, senza ascoltare le proteste, i consigli o i suggerimenti da parte dei consiglieri di minoranza i quali, a tutela dei propri legittimi diritti, si sono dovuti giustamente rivolgere al Tar che ha accolto il ricorso presentato” - così si esprimevano in una nota Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Identità culturale rosetana. 

Dopo l’ordinanza di sospensione da parte del Tar, l’amministrazione aveva convocato un consiglio comunale presentando le delibere n. 34 e 35 con cui stabiliva di convalidare le precedenti oggetto di sospensione. Avverso queste Teresa Ginoble ha proposto ricorso per motivi aggiunti sollevando nuovamente violazioni sia della normativa che attiene ai procedimenti amministrativi in tema di annullamento d’ufficio e convalida, sia delle disposizioni riportate dal regolamento del consiglio comunale. 

La decisione nel merito 

Oggi arriva la pronuncia nel merito, con la quale si accoglie il ricorso introduttivo, quello per motivi aggiunti e si procede all’annullamento delle citate delibere n. 1, 2 e 3 e di quelle di convalida per i vizi addotti dai ricorrenti e riportati nella sentenza (FOTO).

“Sussiste - come riporta la sentenza - “la dedotta violazione che legittima i consiglieri dissenzienti ad impugnare la delibera assunta con procedure in deroga al regolamento vigente, non previamente annunciate nell’ordine, in quanto essa integra un’ipotesi di preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito…”

Riguardo alle presunte delibere di convalida di quelle precedentemente sospese il Tar stabilisce che “il consiglio comunale ha erroneamente ritenuto che l’uscita dall’aula consiliare (in segno di dichiarata protesta) dei consiglieri di minoranza presentatori abbia comportato ipso facto la decadenza delle centinaia di emendamenti presentati” nonostante l’articolo 47 del regolamento comunale “impone all’organo consigliare di procedere a distinta votazione anche sulle …b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi”. 

Accolti dunque il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti il Tar “condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2000, oltre accessori come per legge, da corrispondere alle parti ricorrenti”. 

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